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Fallimento Silda spa: la sentenza

Niente piano industriale nonostante la domanda di concordato

a cura della redazione
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GISSI - Pubblichiamo di seguito la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto che ha decretato la fine dell'esperienza della Silda spa in Val Sinello, nei capannoni ex Golden Lady. Tra le varie circostanze che emergono dalla lettura della stessa c'è, ad esempio, la mancata presentazione del piano industriale nonostante la domanda di concordato e relativa proroga.

LA SENTENZA (n. 1/14)

I ricorrenti hanno instato per la dichiarazione di fallimento della società Silda s.p.a. vantando nei confronti di questa un credito per retribuzioni e TFR superiore del complessivo ammontare ad € 350.000,00 per il quale il giudice del lavoro aveva emesso un sequestro conservativo sui beni della debitrice sino alla concorrenza dell'importo di € 360.000,00.
All'udienza del 12/09/2013 la convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha rappresentato di aver depositato domanda di concordato ex art. 161 comma 6° L.F. (come novellato dall'art. 33 Dl.L. 83/2012 convertito con legge 134/2012) instando per la concessione del termine di legge e per la sospensione del presente procedimento.

Come già rilevato in separato provvedimento la debitrice, nel termine concesso anche in proroga, non ha provveduto al deposito del piano e della documentazione di
cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. tanto che il ricorso medesimo è stato dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione consegue la disamina della domanda di fallimento suiIa quale il Giudice delegato all'udienza prefallimentare del 12/09/2013 si era riservato di riferire al Collegio alla luce dell'avvenuto deposito della domanda di concordato senza che ciò costituisca violazione del diritto di difesa poiché essa è stata messa nelle condizioni di esercitarlo all'udienza prefallimentare tenutasi il 12/09/2013 (conf. Cass. Civ. sez. I, sento n. 11113/2010; n. 10673/2000).

In ordine al rapporto fra la domanda di concordato ed il procedimento prefallimentare è opportuno, infatti, richiamare l'orientamento autorevolmente riconfermato dalle sezioni unite della Suprema Corte, che hanno stabilito come «il criterio della prevenzione, che all'epoca correlava le due procedure - di concordato e di fallimento posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, era stato affermato in ragione dell'inciso contenuto nella precedente formulazione della L. Fall., art. 160, per il quale all'imprenditore veniva concessa facoltà di proporre il concordato preventivo fino a che il suo fallimento non fosse stato dichiarato. Tuttavia il detto inciso è stato eliminato, e pertanto dal mutamento, della formulazione letterale della norma sul punto discende necessariamente l'avvenuto superamento di quel principio che sul precedente dettato normativa trovava fondamento. Nè può correttamente dirsi che il principio in questione possa essere altrimenti desunto in via interpretativa, in ragione dei generali principi vigenti in materia» agiungendo che «il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggi come un fenomeno di conseguenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della procedura di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti (C. 11/3059).

Ne consegue ulteriormente che la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione (C. 12/18190, C. 09/19214), ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque "disporre unilateralmente e
potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare", venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore (C. 18190 cit., C. 97/10383) e ad incidere
negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

La conseguenzialità logica tra le due procedure non si traduce dunque anche in una conseguenzialità procedimentale, ferma restando la connessione fra l'eventuale decreto di rigetto del ricorso per concordato e la successiva conseguenziale sentenza di fallimento, anche se non emessa contestualmente al primo provvedimento, dovendosi in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l'impugnazione della sentenza di fallimento (C. 11/3586, C. 08/9743)» (Cass. Civ. sez. Un. Dent. N. 1521/2013).

Sotto questo ultimo profilo la richiesta di audizione del legale rappresentante della debitrice finalizzata al deposito di una domanda di concordato non merita accoglimento non potendo il procedimento prefallimentare ulteriormente essere procastinato per consentire alla debitrice il compimento di un'attività che non è stata attuata nel termine accordatole anche tenuto conto dell'opposizione alla concessione del termine di proroga già manifestato dal ceto creditorio.

Passando al merito del ricorso ex art. 6 L.F. il Tribunale rileva che la debitrice non è in grado di far fronte con mezzi normali al pagamento dei debiti maturati nei confronti dei dipendenti che non risulta contestato quanto alla loro sussistenza e maturata scadenza.
L'insolvenza della debitrice emerge, più che dall'incipit del ricorso per concordato preventivo - ove si afferma che la società "versa in una situazione di Crisi/insolvenza, dalla dichiarazione contenuta nella relazione periodica ex art. 1.61 comma 8° L.F. in data 10/01/2014 sottoscritta dall'amministratore il quale afferma che «pur continuando a lavorare tramite i propri professionisti in assenza di risorse Silda non è purtroppo in grado di depositare una proposta ..... ». Con tutta evidenza emerge, dunque, lo stato di profonda illiquidità della società debitrice che non è nelle condizioni di attuare una ripresa della produzione come indirettamente comprovato dal mancato deposito di un piano di concordato. Se a ciò si aggiunge che nelle more del deposito della documentazione ex art. 161 L.F. (mai peraltro effettuata) è emerso che la Silda è morosa nei confronti della proprietaria del fabbricato ove ella ha sede e che durante il periodo di proroga del termine ex art. 161 ui. co. L.F., a detta dell'amministratore medesimo (cfr. relazione del 10/01/2014), la società non ha svolto alcuna attività si rafforza il giudizio di insolvenza sopra espresso che non può essere qualificato come momentanea difficoltà siccome i debiti nei confronti dei numerosissimi dipendenti risale ad oltre 6 mesi e, nelle more, non sono state dimostrate concrete ed effettive pòssibilità di ripresa della produzione.

Va infine considerato che il sequestro conservativo è stato attuato su beni aziendali risultati in seguito per buona parte di proprietà di terzi che ne hanno rivendicato la proprietà (circostanza questa non contestata dalla Silda s.p,a.) per modo che le immobilizzazioni materiali da questa esposte nello stato patrimoniale hanno di gran lunga un valore inferiore e, comunque, non consentono una seppur minima soddisfazione del ceto creditorio rappresentato nello stato patrimoniale prodotto.

Poiché la debitrice risulta aver superato i limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F., in presenza degli altri presupposti di legge, il ricorso deve trovare accoglimento.

P.Q.M.
Il Tribunale dichiara il fallimento della società "Silda s.p.a." con sede in Gissi, Zona Ind.le C.da Terzi, (p.IVA 11905311004);

DELEGA
alla procedura il giudice dotto Elio Bongrazio;

NOMINA
Curatore la dott.ssa Luciana Cunicella con studio in Vasto al Corso Mazzini, 290/ A;

ORDINA
al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;

ORDINA
al Curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nel locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/ o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in ·tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 7'52 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i berii e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA
l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 10/04/2014, ore 9,00 davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia, piano secondo stanza n. 5; avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di
ammissione al passivo;

ASSEGNA
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose ln possesso della società fallita il termine perentorio di giornl trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematica presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

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