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Ricorso elettorale di Fresagrandinaria: ecco le motivazioni

La differenza tra i voti resta 3

redazione
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FRESAGRANDINARIA - Sono state depositate oggi le motivazioni del respingimento del ricorso di Lorenzo D'Alfonso e della lista Per Fresagrandinaria nei confronti dell'elezione a sindaco di Giovanni Di Stefano. La competizione elettorale si giocò sul filo del rasoio e uno scarto di tre voti separò alla fine le due liste.
La sentenza del Tar di Pescara del 26 febbraio scorso ha confermato la vittoria di Di Stefano.

Dalle motivazioni - facendo un'estrema sintesi (in basso è possibile leggere le motivazioni nella loro interezza) - si evince che per quanto riguarda il punto principale del ricorso - ovvero le 19 preferenze contestate per il candidato Roberto Sciascia - le differenti trascrizioni del nome «costituiscono una serie di elementi che danno una certa consistenza all’assunto di parte ricorrente, senza tuttavia assurgere al rango di prova». 
I vari 'Ciasa Roberto, Sciasia Roberto, Sacia.Roberto, Roberto Sassa, Rancia Roberto, Roberto Sciasaa' sono «compatibili con la composizione sociale del corpo elettorale «che lo stesso ricorrente porta a spiegazione di talune dubbie espressioni di voto in favore della sua lista. E’ stata in particolare messa in evidenza dai resistenti l’alta percentuale di elettori stranieri, soprattutto rumeni»; inoltre, l'incertezza della grafia indica la scarsa confidenza con la scrittura o con la lingua.

«L’errata trascrizione del cognome Sciascia - conclude il Tar per quanto riguarda il punto in questione - non può essere perciò di per sé considerato inequivocabile indice della volontà dell’elettore di farsi riconoscere, né sono state dedotte in ricorso censure dirette a contestare l’attribuzione del voto per motivi diversi».

Il Tar ha poi riassegnato un voto alla lista capeggiata da D'Alfonso. Si tratta della scheda del punto 1.3 del ricorso che riportava il nome "Alessio" preceduto da due trattini obliqui "//". Anche in questo caso il Tar ha ritenuto che vi fosse una volontà dell'elettore nel farsi riconoscere, per questo ha riassegnato la preferenza per Alessio Omar Giangiacomo inizialmente non validata.

Allo stesso candidato di Per Fresagrandinaria non è stato riassegnata la scheda del punto 1.4. «La “i”, con tanto di puntino, che costituisce l’ultimo carattere del “nome”, esclude che questo possa essere “Omar”», «mentre l’inizio del “cognome” assomiglia più a “Gius…” che non a “Gian…”. La mancata espressione del voto di lista non lo rende perciò attribuibile a quest’ultima».

È stato invece 'revocato', il voto della scheda recante il nome Patrizio D'Alfonso che inizialmente era stato attribuito a Per Fresagrandinaria. Secondo il Tar oltre a non essere attribuibile a nessun candidato, riportava un segno grafico simile a una sigla che si sovrapponeva al nome stesso. La differenza di voti, pertanto, resta la stessa: 3.

LE SPESE - Ai ricorrenti sono state addebitate le spese di verificazione da liquidare alla Prefettura di Chieti.

IL COMMENTO DELLA DIFESA - «C'è piena soddisfazione - affermano oggi gli avvocati difensori di Sciascia, Gaetano Di Stefano e Vincenzo Mastrangelo - per la sentenza e per le motivazioni. La vittoria è stata legittimata anche dal Tar».

 

   Motivazioni sentenza Fresagrandinaria

 

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