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MERETRICI ED EBREI PER PASSARE A MONTERODUNI PAGAVANO ANCHE SE NON PORTAVANO NULLA...

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Dal 1890 all’ingresso del Castello, subito dopo il portale sormontato dallo stemma settecentesco dei Pignatelli di Monteroduni, si trova murata la grande tavola lapidea con la pandetta del 1752.

Contiene l’elenco dei pedaggi che si dovevano pagare per passare la Lorda, al confine con la terra di Macchia (d’Isernia).

Di questa pandetta si sono occupati in maniera puntuale mons. Antonio Mattei e Giuseppe Di Giacomo nelle loro monografie storiche su Monteroduni evidenziando quanti problemi e quante cause quella imposizione fiscale abbia provocato nel tempo.

Soprattutto fu motivo di liti con i feudatari di Macchia d’Isernia su chi dovesse incamerare i diritti di passo e chi dovesse provvedere alla manutenzione del ponte.

Una lite che cominciò dall’epoca di Annibale Moles, il cui nome appare in coda al documento epigrafico. Questi, che intervenne nel giudizio per la riscossione dei diritti di passo sulla Lorda, fu personaggio di grande notorietà nel periodo vicereale, non solo per il suo prestigioso incarico di Presidente della Regia Camera della Summaria, ma anche per la sua ricognizione cui seguì la spietata confisca dei beni della comunità valdese in Calabria nel 1562.

La questione è durata due secoli e si risolse solo con la fine del feudalesimo anche se un bonario accordo tra le parti (i Pignatelli per Monteroduni e i Rotondi per Macchia) fu raggiunto per stanchezza con una rinuncia alla lite da parte di donna Anna Grazia Rotondi nel convento di S. Antonio a port’Alba in Napoli, dove si era ritirata come monaca, nel 1757.

Una rinuncia che provocò altre liti che si protrassero fino alla fine del secolo.

Certo è che quando la pandetta di Monteroduni sancì la fine della lite tra i Rotondi e i Pignatelli ormai la storia stava per spazzare ogni pretesa dei feudatari sui transiti da un paese all’altro e di li a qualche anno la lastra lapidea sarebbe rimasta solo una testimonianza storica.

Una testimonianza che comunque fa riflettere sul modo di valutare gli oggetti che erano gravati di pedaggio. A cominciare dalla definizione di salma, che era la metà del carico che un asino o un cavallo poteva portare.

Ma, a parte il valore che veniva dato alle cose trasportate, è certamente singolare apprendere che a Monteroduni gli ebrei e le meretrici dovevano pagare a prescindere da cosa portassero dietro.

Il solo fatto che essi si muovessero da un paese all’altro costituiva certezza che andassero ad esercitare un’attività per la quale il feudatario pretendeva il pagamento di un pedaggio. A Monteroduni se per PER OGNI EBREO si dovevano pagare GRANA CINQUE, PER OGNI MERETRICE si doveva pagare il doppio, cioè GRANA DIECI.

Insomma un ebreo veniva valutato come una SALMA GROSSA DI GRAN VALORE COME VELLUTO O SETA per la quale si pagavano GRANA CINQUE. E la salma era la metà del carico che un asino o un cavallo poteva portare.

La sola facilitazione che veniva concessa era quella che al ritorno non si dovesse pagare una seconda volta:

E SE COLLE STESSE MERCI, COSE E ROBE, ED ANIMALI, PER LE QUALI UNA VOLTA SI E’ PAGATO IL JUSSO TORNERANNO A PASSARE NON SIANO TENUTI A PAGARE

Questo è il testo della pandetta della Lorda:

FERDINANDO IV PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE E GERU¬SALEMME INFANTE DI SPAGNA DUCA DI PARMA PIACENZA E CASTRO &

C. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA. PANDETTA DELLI DIRITTI DEL PASSO DELLA LORDA INSERITA NELLA RELAZIONE FATTA A

27 SETTEMBRE 1762 DAL SIG. RAZIONALE D. GIOVANNI BRUNO DA AFFIGGERSI IN MARMO IN IDIOMA ITALIANO.

PER OGNI SALMA GROSSA DI GRAN VALORE COME VELLUTO O SETA

GRANA CINQUE = PER OGNI SALMA DI PANNI DI COLORE GRANA TRE. = PER

OGNI SALMA DI DROBRETTI E DI ALTRE OPERE O PANNI BIANCHI GRANA

TRE = PER OGNI LIBRA DI ZAFFRANO SE SI TRASPORTA COLLE BISACCE

NULLA SI ESIGGA, MA SE SI TRASPORTA CON SALMA UN TARI’ E SE

SARA’ MAGGIOR NUMERO DELLA SALMA SI PAGA PER RATA = PER OGNI

SALMA DI RAMA, OLIO, LANA, CACIO, CERA, MIELE, AROMI, FERRO,

ACCIARO, PIOMBO, STAGNO, PECE, PELLI DI ANIMALI, CONFETTI, ZUC¬CARO, SALSUMI GRANA TRE = PER OGNI SALMA DI VETRI, VINO, CORDE O

FUNI, SPAGHI GRANA DUE = PER OGNI SALMA DI VASI DI CRETA GRANA

UNO = PER OGNI SALMA DI SALE NON SI PAGA = PER OGNI SALMA DI

NOCELLE, NOCI COLLE SCORZE E DI CASTAGNE GRANA UNO = PER OGNI

BOVE DOMATO GRANA TRE =

PER OGNI CAVALLO, GIUMENTA, MULO O MULA CHE SI TRASPORTA IN

CAPEZZA PER VENDERE GRANA TRE = PER OGNI CENTINAIO DI ANIMALI

BACCINI DUE TARI’ E GRANA DIECI = PER OGNI CENTINAIO DI PECORE,

CASTRATI, BESTIAMI CAPRE ED ALTRI ANIMALI MINUTI GRANA VENTI¬CINQUE = PER OGNI SALMA DI SELLE, BARDE, COVERTE DI CAVALLI,

GUARNIMENTI, CEGNE, CARNE SALATA, PESCI E SCARPE GRANA UNO =

PER OGNI EBREO GRANA CINQUE = PER OGNI MOLA DI MOLINO GRANA

DUE = PER OGNI MERETRICE GRANA DIECI = PER OGNI SALMA DI OLIVE

GRANO UNO = PER OGNI MARTELLO E COCCHIARA DI FABBRICATORE

NULLA SI PAGA = PER OGNI ACCETTA, FAUCE E SEGA NULLA = PER OGNI

SALMA DI METALLO LAVORATO O NO, STAGNO FINO GRANA TRE = PER

OGNI SALMA DI TAVOLE RUSTICHE GRANO UNO = PER OGNI SFRATTATURA

DI COSE DI CASA NULLA = PER OGNI SALMA DI ALTRE COSE OLTRE LE

SUDDETTE GRANO UNO = E SE SARANNO DI NUMERO MAGGIORE O MINO¬RE PER RATA ALLA DETTA RAGIONE = E SE COLLE STESSE MERCI, COSE E

ROBE, ED ANIMALI, PER LE QUALI UNA VOLTA SI E’ PAGATO IL JUSSO

TORNERANNO A PASSARE NON SIANO TENUTI A PAGARE = PARIMENTI E’

STATO PROVEDUTO CHE IL JUSSO DEL SUDDETTO PASSAGGIO NON SI

ESIGGA PER LE BISACCE NE PER COSE CHE SI PORTANO PER USO PRO¬PRIO O DI QUALCHE FAMIGLIA O PER ALTRE COSE PER LE QUALI PER

LEGGE, COSTUME, O PRIVILEGIO IL DETTO JUSSO IN DETTO PASSO NON

SIA STATO SOLITO ESIGERSI NE DEBBA SOTTO PENA STABILITA DALLA

LEGGE CONTRO GLI ESATTORI DI NUOVE GABELLE O IMPONENTI HOC

SUUM = PER OGNI SALMA DI FRUTTI E DI VERDUMI GRANA MEZZO.

DATO DALLA REGIA CAMERA 18 LUGLIO 1570.

ANNIBAL MOLES JOSEPH CECERO”

….

POST SCRIPTUM

A Roma, mezzo secolo prima, il Papa aveva fatto circolare questa ordinanza:

“Volendo Nostro Signore, che specialmente nel prossimo Anno Santo, gl’Ebrei portino il solito segno al cappello, cioè di color giallo, secondo la dichiarazione fatta da San Pio V nella sua Costituzione sesta, a fine d’esser da tutti riconosciuti, o differenziati da Cristiani, commanda e vuole, che s’intendino rivocate tutte le licenze, che questi potessero havere ottenute da qualsiasi Tribunale superiore, ò Giudice, che ricercasse ancora una special menzione. Onde per ordine espresso della Santità Sua si notifica che se in tutto l’anno del Giubileo saranno trovati Ebrei, o Ebree senza segno, come sopra, oltra al carcere, soggioceranno alla pena della frusta, e cinquanta scudi da applicarsi à Luoghi Pij, quali pene saranno irremissibilmente eseguite secondo gl’altri Editti sopra ciò emanati. Dato dal nostro Palazzo quello di 5 Decembre 1724.”

E ancora prima Paolo IV nel 1555 aveva emanato la bolla "Cum nimis absurdum".

«Et ad hoc ut pro Judaeis ubique dignoscantur, masculi biretum, foeminae vero aliud signum patens, ita ut nullo modo celari, aut abscondi possit, glauci coloris palam deferre teneantur, & adstricti sint, nec super non delatione bireti, aut alterius signi hujusmodi praextu cujusvis eorum gradus, vel praeminentiae, seu tolerantiae excusari, aut per ejusdem Ecclesiae Camerarium, vel Camerae Apostolicae Clericos, seu alias illi Praesidentes personas, aut Sedis Apostolicae Legatos, vel eorum Vicelegatos quovis modo dispensari, aut absolvi possint».

 

 

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