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Il Comitato per il Referendum non si ferma

presentate 7 osservazioni al Piano Cimiteriale, contro la costruzione del forno

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Ieri mattina il Comitato per il Referendum “San Salvo per un ambiente sostenibile”, ha presentato sette osservazioni al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di San Salvo, nel quale si prevede la possibilità di realizzare un forno crematorio. E’ uno degli atti propedeutici al progetto di finanza  presentato e approvato dal Consiglio Comunale nel luglio del 2018.

 

Tale Piano come è già noto a tutti, prevede la costruzione di un forno crematorio in ampliamento al cimitero vecchio di San Salvo, andando a diminuire ulteriormente la fascia di rispetto cimiteriale di 40 metri. Una scelta a nostro avviso che non tiene conto della salute dei cittadini sansalvesi e della loro qualità della vita. In questi mesi il Comitato per il Referendum si è documentato ed ha avuto contatti con altri comitati che si sono formati spontaneamente in questi anni per ostacolare la nascita di forni crematori, una collaborazione che sta dando i suoi frutti nella tutela dei cittadini.

Sono diverse le argomentazioni tecniche che abbiamo sottoposto al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, che a nostro avviso rendono nullo il Piano Cimiteriale, è per questo speriamo in un passo indietro, che tenga presente le giuste istanze dei cittadini e della loro qualità della vita. E’ a tal fine che il Comitato per il Referendum sta intraprendendo tutte le iniziative necessarie, affinché non si realizzi un forno crematorio nel centro abitato.

I Consiglieri Travaglini, Luciano, Boschetti, Mariotti e Bolognese hanno fatto richiesta il 1 marzo di una Commissione per l’approvazione dei Regolamenti Attuativi del Referendum Consultivo Cittadino. Purtroppo, l’amministrazione comunale non sta facendo nulla affinché i sansalvesi possano esprimersi su un argomento che interessa la generalità della cittadinanza, eppure basterebbe portare e approvare, nel prossimo consiglio comunale questi regolamenti già pronti, per far sì che tutti possano far sentire la propria voce.

Tutti noi del Comitato continuiamo a credere che lo spirito democratico del sindaco Magnacca e di tutta la sua amministrazione prevalga su altre logiche, in questa scelta. Se non verrà dato modo ai sansalvesi di potersi esprimere attraverso il Referendum, troveremo altre forme per esprimere tutto il nostro dissenso ed informare la cittadinanza su quanto sta avvenendo. D’esempio saranno le lotte dei cittadini di San Demetrio dei Vestini, un paese intero in rivolta contro un forno, che è riuscito a bloccare il progetto di finanza presentato dalla stessa Edilver, o quelli di Francavilla al mare che hanno detto no al forno per difendere le loro colture agricole.

Noi ribadiamo a voce alta, che il forno è una scelta di civiltà, che costruirlo nel centro cittadino, vicino ad abitazioni, scuole e attività commerciali, no.

 

 

Al Sindaco del Comune di San Salvo

                                                                                              

Oggetto: Osservazioni al Piano Cimiteriale

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 12 febbraio 2021 è stato adottato il nuovo Piano Cimiteriale del Comune di San Salvo;

Visto l’Avviso di Deposito della documentazione per il predetto Piano in data 18 febbraio 2021;

La sottoscritta Antonia Angela Schiavarelli in nome proprio e quale coordinatrice del COMITATO PER IL REFERENDUM “San Salvo per un Ambiente Sostenibile”, pone le seguenti osservazioni:

OSSERVAZIONE N.1 Il piano regolatore cimiteriale è un piano urbanistico di settore, approvato dal consiglio comunale del comune pianificato. Il piano regolatore cimiteriale di San Salvo è stato redatto per l’intero cimitero, ovvero, anche per la parte insistente sul territorio di Vasto, (Vedasi Tav. 7 “Reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico”). Per tale motivo, nella sua qualità di “piano intercomunale”, la parte ricadente sul comune di Vasto, andava approvata dal Consiglio comunale di questi.

Pertanto, l’adozione del piano cimiteriale, solo da parte del Consiglio Comunale di San Salvo, lo rende nullo, atteso che, l’atto è stato formato ed approvato da un organismo incompetente, ovvero, che non poteva formare ed approvare quell’atto.

OSSERVAZIONE N.2 Il comma 1 dell’art. 6 della legge 130 del 30 marzo 2001, recita che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni […] tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione”.

Il comma 1 dell’art. 30 della legge Regione Abruzzo n. 41 del 10 agosto 2012, recita che “per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge 130/2001”.

Come si evince, la Regione Abruzzo, ai sensi della legge 130/2001, ha recepito tale normativa, entro i termini ivi stabiliti, non ritenendo di approvare un piano territoriale di coordinamento, semplicemente, perché, dagli studi in suo possesso, non lo ha ritenuto necessario.

La legge, infatti, “impone” che, la redazione del citato PTC dei crematori, sia il risultato, non di scelte soggettive, o arbitrarie, ma scaturenti dalla “vocazione, reale, del territorio”, ovvero, sulla base della popolazione residente, dell’indice di mortalità e delle richieste di cremazione, a livello regionale (e non comunale), non delegando, ovvero, non trasferendo ai comuni i poteri pianificatori attribuitegli dalla legge dello Stato in materia.

Del resto, avendo la regione Abruzzo approvato la legge regionale di recepimento di quella nazionale, perché non avrebbe dovuto approvare anche lo strumento di pianificazione?

Ma, non basta. La Regione Abruzzo, quale ente di governance del territorio di livello superiore, non ha inteso pianificare la materia, in quanto, la legge 130/2001, non impone la realizzazione di “almeno un tempio crematorio Regionale”, come vorrebbe sostenere il comune di San Salvo, ma dice “di norma” ovvero, “non sempre” e, questa “norma” gli deriva dal libero convincimento pianificatorio, direttamente collegato alle conoscenze e alle grandezze di cui si è detto.

Ne segue che, il Comune di San Salvo, mai e poi mai, avrebbe potuto prevedere la realizzazione di un crematorio, senza che la Regione Abruzzo abbia prodotto un piano territoriale all’uopo deputato, ovvero, senza che abbia individuato, per legge, un sito per accogliere l’unico crematorio della regione.

Il Comune di San Salvo, approvando la pianificazione del crematorio, senza avere come riferimento lo strumento “cogente”, di fatto, si è sostituita ai poteri amministrativi e di pianificazione settoriale della Regione, anche in violazione della legge 130/2001, rendendo l’atto nullo, ancora una volta, per incompetenza dell’organismo amministrativo deliberante e per eccesso di potere.

OSSERVAZIONE N.3 Il Piano cimiteriale, governando la “destinazione dei suoli”, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, nel testo vigente, va, obbligatoriamente, sottoposto a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli articoli 12 e 13 del citato decreto legislativo.

L’assenza di tale procedimento che, si ricorda, inizia e segue l’iter di approvazione dello strumento urbanistico, rende nullo lo stesso, per violazione di legge.

OSSERVAZIONE N.4 Il comma 4 dell’art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo vigente, recita che “il Consiglio Comunale può approvare, previo parere della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

  1. Risulti accertato dal medesimo Consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile altrimenti;
  2. L’impianto cimiteriale sia sempre separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, […].

Ebbene, nel piano cimiteriale de quo, non risulta “accertato dal Consiglio comunale” che si sarebbe dovuto esprimere con una votazione ad-hoc, “che non si a possibile prevedere altrimenti”, ovvero, che non esistono altri siti dove realizzare un nuovo cimitero, così come, l’impianto cimiteriale, nelle parti in cui sono state ridotte le fasce di rispetto, non risulta circoscritto da strade, come qualificate dalla normativa.

Ma, vi è di più. Nel piano, la quotatura delle fasce di rispetto, non sono certe, atteso che, non vi è corrispondenza tra dato scritto e, e dato grafico, così come, così come, vi sono contraddizioni tra dati letterari.

Tale mancanza, rende nulla la rimodulazione delle fasce di rispetto, che travolge, inevitabilmente, l’intero piano cimiteriale.

OSSERVAZIONE N.5 La responsabilità tecnica del piano cimiteriale di San salvo è stata assunta dall’arch. Cristian Assogna. Ebbene, come afferma il Consiglio di Stato, la materia cimiteriale rientra fra quelle di carattere igienico e sanitario (quali, ad esempio, le fognature) e, dunque, di esclusiva competenza degli ingegneri (cfr. Cons. Stat., sez. IV, n. 2938/2000).

Tale violazione rende nullo l’atto di pianificazione.

OSSERVAZIONE N.6 I forni crematori sono equiparabili agli inceneritori di rifiuti (dPR 203/88, Legge 503/97). La Parte IV del decreto legislativo 152/2006, fa rientrare, nella classificazione dei rifiuti urbani, anche i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) (art.184 comma 1 lett. f)).

Il crematorio è un impianto industriale che emette nell’atmosfera polveri, monossido di carbonio, cov (composti organici volatili), mercurio, diossine e furani, ossidi di azoto, acido cloridrico e ossidi di zolfo e, se una di queste sostanze supera il limite consentito, l’impianto dovrà essere immediatamente fermato. Per appurare questo serve un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.

Per tali ragioni, il progetto del crematorio, dovrà essere assoggettato alla Parte II del citato decreto legislativo, ovvero, a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); per le stesse ragioni, anche ad autorizzazione integrata ambientale (IPPC). La violazione delle norme di cui sopra, rende nullo il titolo edilizio, per violazione di legge ed eccesso di potere.

OSSERVAZIONE N. 7 Citando letteralmente la Relazione Tecnica al Piano Cimiteriale dell’arch. Assogna “Dalla valutazione previsionale di inquinamento atmosferico allegata al presente piano regolatore cimiteriale si evince che la posizione dell’inceneritore (punto di emissione in atmosfera) così come individuato nella planimetria di progetto allegata e di conseguenza le relative emissioni previste non arrecheranno fastidio e/o nocumento al vicinato né alle strutture sensibili presenti nelle vicinanze del sito”.  In quanto sempre secondo l’arch. Assogna “Da un'analisi combinata dei dati di modulo e direzione del vento si sono ottenute le frequenze rappresentate sulla rosa dei venti. Il diagramma mostra che le direzioni più frequenti sono nell'ordine: SO, SSO e OSO. Anche i venti di maggiore intensità si registrano nel terzo quadrante (S-O)”, che aggiunge “E' chiaro che i dati rilevati sono suscettibili di variazioni anche notevoli, determinate dalla specifica orografia del luogo e da variabili microclimatiche non prevedibili”.

Nella Valutazione di Inquinamento Atmosferico citata dall’arch. Assogna, redatta nel novembre 2020, si evincono quali punti sensibili: “la scuola dell'infanzia in via Firenze, a circa 400 m in direzione ESE; – l'istituto superiore R. Mattioli (liceo e istituto tecnico) in via Monte Grappa, a circa 500 m in direzione SSE”. La scuola dell’infanzia di via Firenze è stata chiusa ai suoi utenti nel giugno 2020, nella relazione non si tiene conto della scuola dell’infanzia e primaria di via Melvin Jones, sita a 150 metri dal sito in cui si vorrebbe situare un tempio crematorio.

Inoltre nell’analisi dei venti, l’arch. Assogna, tiene conto dei venti prevalenti alle ore 6 del mattino e alle ore 22 della sera, quando praticamente i forni crematori sono spenti, mentre non tiene in considerazione la direzione dei venti alle ore 12, ossia di Nord Est, venti che investono la città tutta, che dunque usando le parole dell’arch. Assogna, di conseguenza le relative emissioni previste arrecheranno fastidio e nocumento al vicinato e alle strutture sensibili presenti nelle vicinanze del sito.

Per quanto sopra espresso e considerato, la sottoscritta Antonia Angela Schiavarelli nata a Milano il 9/7/1971, residente in via Fedro, 31, C.F. SCHNNN71L49F205R, in nome proprio e quale coordinatrice del del COMITATO PER IL REFERENDUM “San Salvo per un Ambiente Sostenibile”, poste le su elencate osservazioni e ravvisate le palesi violazioni di legge ed eccesso di potere degli atti osservati, chiede l'annullamento in autotutela degli stessi  come elencati sopra, onde evitare ulteriori spese pubbliche per coltivare, inevitabili, attività giudiziarie le quali, verranno eventualmente denunciate alla competente Corte dei Conti.

Con osservanza

San Salvo, 22 marzo 2021                                                                                          

                                     

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